Successione Legittima: Chi Eredita Senza Testamento

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Quando una persona muore senza testamento, il patrimonio si trasmette per successione legittima, secondo gli artt. 565 a 586 del Codice Civile. È un sistema rigido che lascia poco spazio alle scelte personali e che, in molte famiglie italiane, finisce per produrre risultati ben diversi da ciò che il defunto avrebbe voluto.

In breve

La successione legittima si applica quando una persona muore senza testamento (o con un testamento che copre solo una parte del patrimonio), secondo gli artt. 565-586 del Codice Civile. Ereditano in ordine di priorità: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali e, in mancanza di tutti, lo Stato. Le quote del coniuge variano: da solo eredita tutto, con un figlio 1/2, con due o più figli 1/3. Il convivente di fatto, invece, non ha diritti successori senza testamento.

In questo articolo spieghiamo chi eredita e in che misura in mancanza di testamento, con esempi concreti in percentuale per le situazioni più comuni: coppia con figli, coppia senza figli, persona single, conviventi di fatto. Per chi vuole evitare l'applicazione automatica della legge, è utile leggere anche Come scrivere un testamento.

Importante: La successione legittima si applica solo se non c'è testamento o se il testamento riguarda solo una parte del patrimonio. Anche con testamento, però, restano sempre fermi i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti) tutelati dalla quota di legittima.

Le categorie di eredi legittimi

L'art. 565 c.c. individua quattro categorie di successibili, ordinate per priorità:

  • Coniuge superstite (e parte dell'unione civile)
  • Discendenti (figli, nipoti)
  • Ascendenti (genitori, nonni)
  • Collaterali (fratelli/sorelle e loro discendenti, fino al sesto grado)

In assenza di tutti questi soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).

Le quote del coniuge superstite

Il coniuge è quasi sempre erede. La sua quota dipende da chi concorre con lui:

ConcorrentiQuota coniugeQuota altriRiferimento
NessunoTutto0art. 583 c.c.
1 figlio1/21/2 al figlioart. 581 c.c.
2+ figli1/32/3 ai figli in parti ugualiart. 581 c.c.
Solo ascendenti / fratelli2/31/3 a ascendenti e fratelliart. 582 c.c.

Inoltre, al coniuge spettano sempre due diritti specifici (art. 540, comma 2, c.c.): il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto d'uso dei mobili che la corredano. Questi diritti gravano sulla quota disponibile e poi, in subordine, sulla legittima del coniuge stesso.

Le quote dei figli

I figli, indipendentemente dal fatto che siano nati dentro o fuori dal matrimonio o adottati, ereditano in parti uguali tra loro (art. 566 c.c.).

Se un figlio è premorto, subentrano i suoi figli (nipoti del de cuius) per rappresentazione (art. 467 c.c.), dividendosi la quota che sarebbe spettata al genitore.

Esempi pratici

Esempio 1: Sposato con due figli, patrimonio 600.000 €

  • Coniuge: 1/3 = 200.000 €
  • Figlio 1: 1/3 = 200.000 €
  • Figlio 2: 1/3 = 200.000 €

Inoltre il coniuge ha diritto di abitazione sulla casa familiare.

Esempio 2: Sposato senza figli, genitori in vita, patrimonio 400.000 €

  • Coniuge: 2/3 = 266.667 €
  • Padre: 1/6 = 66.667 €
  • Madre: 1/6 = 66.667 €

Esempio 3: Convivente di fatto con un figlio comune, patrimonio 300.000 €

  • Convivente: 0 € (nessun diritto successorio legittimo)
  • Figlio: 300.000 € (unico erede)

Per tutelare il convivente di fatto serve un testamento. La L. 76/2016 riconosce solo limitati diritti di abitazione temporanei in caso di premorte del partner proprietario della casa di residenza comune, ma non un diritto ereditario.

Esempio 4: Single, senza figli, fratello e sorella in vita, patrimonio 200.000 €

  • Fratello: 100.000 €
  • Sorella: 100.000 €

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Unioni civili e conviventi di fatto

La parte dell'unione civile (L. 76/2016, art. 1, comma 21) è equiparata al coniuge ai fini della successione legittima. I diritti sono identici a quelli del coniuge superstite.

Il convivente di fatto, invece, non ha diritti ereditari legittimi. Ha solo:

  • diritto di abitazione sulla casa di residenza comune di proprietà del defunto, per due anni o per un periodo pari alla convivenza, comunque non superiore a cinque anni;
  • diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa comune.

Per qualsiasi tutela patrimoniale ulteriore serve testamento o donazione.

Rinuncia all'eredità

L'erede può rinunciare all'eredità entro 10 anni dall'apertura della successione (art. 519 c.c.), con dichiarazione resa a un notaio o al cancelliere del tribunale competente. La rinuncia è particolarmente importante quando il patrimonio è gravato da debiti superiori all'attivo: senza rinuncia, gli eredi rispondono ultra vires hereditatis.

Domande frequenti

I figli nati fuori dal matrimonio ereditano come quelli legittimi?

Sì. Dalla riforma del 2012 (L. 219/2012) tutti i figli, biologici, naturali, adottati, hanno gli stessi diritti successori. Va però accertato il rapporto di filiazione (riconoscimento, sentenza, adozione).

Se sono separato ma non divorziato, mio coniuge eredita?

Sì, finché non c'è sentenza di divorzio. Solo la separazione con addebito esclude il coniuge dalla successione (art. 585 c.c.). Per evitare effetti indesiderati, può essere prudente fare testamento durante la pendenza del giudizio.

Quando interviene lo Stato?

Solo in mancanza assoluta di parenti entro il sesto grado e di coniuge. È una situazione molto rara: l'eredità va allo Stato (art. 586 c.c.) che la accetta sempre con beneficio d'inventario.

Chi eredita se non c'è testamento?

Ereditano i parenti indicati dalla legge nell'ordine fissato dall'art. 565 c.c.: coniuge, discendenti, ascendenti e collaterali fino al sesto grado. Le quote dipendono da chi concorre. In assenza assoluta di parenti entro il sesto grado e di coniuge, l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).

Il convivente eredita senza testamento?

No. Il convivente di fatto non è erede legittimo: gli spettano solo limitati diritti di abitazione temporanei sulla casa di residenza comune (L. 76/2016). Per ogni ulteriore tutela serve un testamento o una donazione. La parte di un'unione civile è invece equiparata al coniuge ai fini successori.

Prossimi passi

Per approfondire la tutela di legittimari e legittime quote, leggete Quota di legittima. Per i passi pratici di redazione, c'è la Guida alla redazione del testamento. Il testo del Codice Civile è disponibile gratuitamente su Normattiva.

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Domande frequenti

La bozza in sé è un ausilio alla redazione e non è ancora giuridicamente valida. Un testamento olografo diventa valido solo quando viene scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato con nome e cognome (art. 602 c.c.). La nostra bozza serve come modello da ricopiare.

Il diritto successorio italiano richiede che il testamento olografo (art. 602 c.c.) sia scritto interamente di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. Un testamento stampato o scritto al computer non è valido come testamento olografo (può però essere redatto come testamento pubblico davanti a un notaio).

La legittima è la quota di eredità riservata per legge ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti). Non può essere esclusa da un testamento. La nostra bozza tiene conto di questo principio nella formulazione.

La soluzione più sicura è il deposito presso un notaio, con iscrizione al Registro Generale dei Testamenti. In alternativa, puoi conservarlo in un luogo sicuro a casa e informare una persona di fiducia sul luogo di conservazione.

Sì, in qualsiasi momento. Puoi modificare, integrare o revocare completamente il tuo testamento. È sufficiente scrivere un nuovo testamento olografo che revochi espressamente quello precedente.

No. Il nostro servizio crea una bozza di testamento come ausilio alla redazione. In presenza di patrimoni complessi, partecipazioni aziendali o famiglie ricomposte consigliamo inoltre la consulenza di un avvocato specializzato in diritto successorio o di un notaio.

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