Anche con un testamento, in Italia non si può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio. Il Codice Civile riserva una quota minima a coniuge, figli e (in mancanza di figli) ascendenti, la cosiddetta quota di legittima (artt. 536 a 564 c.c.). Chi viene escluso o riceve meno di quanto dovuto può impugnare le disposizioni testamentarie con l'azione di riduzione.
In breve
La quota di legittima è la parte di patrimonio che il Codice Civile riserva ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti) anche contro un testamento (artt. 536-564 c.c.). La misura dipende dalla composizione familiare: al solo coniuge spetta 1/2, a un figlio unico 1/2, a due o più figli 2/3, mentre a coniuge e un figlio spetta 1/3 ciascuno. La parte restante è la quota disponibile, di cui il testatore dispone liberamente; chi viene leso può agire con l'azione di riduzione.
Capire bene chi sono i legittimari e quanto spetta loro è essenziale per redigere un testamento che non venga impugnato. In questa guida vediamo le quote precise, gli esempi pratici e i meccanismi di tutela. Per i casi senza testamento si rimanda all'articolo Successione legittima.
Chi sono i legittimari (art. 536 c.c.)
- Coniuge superstite (e parte dell'unione civile)
- Figli, di qualunque tipo (matrimoniali, naturali, adottivi)
- Ascendenti (genitori, nonni), solo in mancanza di figli
Fratelli, sorelle, nipoti collaterali, conviventi di fatto: non sono legittimari. Il testatore può disporre liberamente nei loro confronti, in positivo come in negativo.
Le quote precise dei legittimari
| Situazione | Coniuge | Figli | Ascendenti | Disponibile |
|---|---|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
| Solo 1 figlio | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| 2+ figli | 0 | 2/3 in parti uguali | 0 | 1/3 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 |
| Coniuge + 2+ figli | 1/4 | 1/2 in parti uguali | 0 | 1/4 |
| Coniuge + ascendenti | 1/2 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| Solo ascendenti | 0 | 0 | 1/3 | 2/3 |
Come si calcola la legittima
Il calcolo si fa sul cosiddetto relictum + donatum: si parte dal patrimonio lasciato (relictum), si aggiungono le donazioni fatte in vita dal de cuius (donatum), e si detraggono i debiti. Su questa base si applicano le quote dell'art. 537 e seguenti.
Esempio 1: Coniuge + 2 figli, patrimonio 800.000 €
- Quota disponibile: 1/4 = 200.000 €
- Coniuge (legittima): 1/4 = 200.000 €
- Figli (legittima): 1/2 = 400.000 €, ovvero 200.000 € a testa
Il testatore può attribuire i 200.000 € disponibili a chi vuole, un convivente, un nipote, un'associazione.
Esempio 2: Solo coniuge, patrimonio 600.000 €
- Coniuge (legittima): 1/2 = 300.000 €
- Disponibile: 1/2 = 300.000 €
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Calcola le quoteL'azione di riduzione
Se le disposizioni testamentarie o le donazioni in vita ledono la legittima, il legittimario pretermesso può agire in giudizio con l'azione di riduzione (art. 553 c.c.). Termine di prescrizione: 10 anni dall'apertura della successione (art. 2946 c.c., applicato dalla giurisprudenza).
L'azione si esercita prima sulle disposizioni testamentarie, poi (se non bastano) sulle donazioni, partendo dalla più recente e risalendo nel tempo (art. 559 c.c.).
Diseredazione: si può?
Un legittimario non può essere diseredato con il testamento: la sua quota di legittima resta intatta e, se viene lesa, può recuperarla con l'azione di riduzione. Le cause di indegnità dell'art. 463 c.c. (ad esempio omicidio o tentato omicidio del defunto, denuncia calunniosa, violenza o dolo per influire sul testamento) sono un'altra cosa: non dipendono dalla volontà del testatore, escludono dalla successione per legge e di regola vanno accertate dal giudice. L'unica eccezione prevista dal Codice riguarda il figlio, che può escludere dalla propria successione il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale (art. 448-bis c.c.).
Domande frequenti
Figli del precedente matrimonio sono legittimari?
Sì, esattamente come i figli nati nel matrimonio attuale. Tutti i figli sono uguali davanti alla legge.
Le donazioni in vita riducono la legittima?
Le donazioni a favore di un legittimario sono "imputate" alla sua quota di legittima (art. 564 c.c.). Esempio: se a un figlio è stata donata una casa del valore di 200.000 € e la sua legittima è di 250.000 €, gli spettano altri 50.000 €.
Posso rinunciare alla legittima?
Solo dopo l'apertura della successione. Una rinuncia preventiva (mentre il de cuius è ancora in vita) è nulla per il divieto dei patti successori.
A quanto ammonta la quota di legittima?
Dipende da chi sono i legittimari. Al solo coniuge spetta 1/2, a un unico figlio 1/2, a due o più figli 2/3 in parti uguali. Se il coniuge concorre con un figlio, a ciascuno spetta 1/3; con due o più figli, al coniuge 1/4 e ai figli complessivamente 1/2. Ai soli ascendenti spetta 1/3.
Come si calcola la quota disponibile?
Si parte dal patrimonio lasciato (relictum), si aggiungono le donazioni fatte in vita dal de cuius (donatum) e si detraggono i debiti. Sulla base così ottenuta si applicano le quote di legittima previste dagli artt. 537 e seguenti: ciò che resta oltre la legittima è la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente.
Prossimi passi
Per i modelli pratici di testamento che rispettano la legittima, vedete Testamento olografo: modelli. Sulla differenza con la successione senza testamento, leggete Successione legittima. Il testo aggiornato del Codice Civile è su Normattiva.