Calcolo Quota di Legittima

Calcola la quota di legittima spettante a coniuge, figli e ascendenti secondo gli artt. 536-548 del Codice Civile.

Asse ereditario netto (relictum + donatum, dedotti i debiti).

Gli ascendenti sono legittimari solo in mancanza di figli (art. 538 c.c.).

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Cos'è la quota di legittima?

La legittima è la quota di eredità che il Codice Civile riserva ai legittimari (coniuge, figli, in loro assenza ascendenti). Il testatore non può disporre liberamente di questa quota; può disporre solo della quota disponibile. La materia è regolata agli artt. 536-548 c.c.

Quote di legittima nel dettaglio

  • Solo coniuge (no figli, no ascendenti): legittima 1/2, disponibile 1/2.
  • Coniuge + 1 figlio: coniuge 1/3, figlio 1/3, disponibile 1/3.
  • Coniuge + 2 o più figli: coniuge 1/4, figli complessivamente 1/2, disponibile 1/4.
  • Solo 1 figlio: figlio 1/2, disponibile 1/2.
  • Solo 2 o più figli: figli complessivamente 2/3, disponibile 1/3.
  • Coniuge + ascendenti (no figli): coniuge 1/2, ascendenti 1/4, disponibile 1/4.
  • Solo ascendenti (no coniuge, no figli): ascendenti 1/3, disponibile 2/3.

Diritto di abitazione del coniuge

Oltre alla quota in piena proprietà, al coniuge superstite spettano per legge i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540 c.c., comma 2). Si tratta di un legato ex lege che si aggiunge alla quota di legittima e disponibile.

Azione di riduzione

Se il testatore lede la quota di legittima (con testamento o donazioni in vita), il legittimario pretermesso o leso può proporre azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) entro 10 anni dall'apertura della successione. La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni a partire dalle più recenti.

Calcolo dell'asse ereditario

Per calcolare la legittima si determina l'asse fittizio: relictum (beni del defunto) + donatum (donazioni in vita) − debiti del defunto. Su questo importo si applicano le quote di legittima. È la cosiddetta riunione fittizia dell'art. 556 c.c.

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